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Ordinanza — n. 3410/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a special court-appointed defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was signed personally by the appellant rather than by a qualified defender. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, appeals against any judicial decision must be signed by lawyers enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be filed personally by the parties but must be signed by defenders enrolled in the special register, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility special defender register personal filing prohibition Code of Criminal Procedure procedural defect dismissal legittimazione a contestare licenza rappresentanza legale revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PONTE GIUSEPPE nato a MASSA DI SOMMA il 06/05/1991 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIde -p4 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe De Ponte avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato ancora, che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; rilevato infine che all'inammissibilità del ricorso, cui si provvede plano ai sensi dell'ad 610 comma 5 bis cod. proc. pen. conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Al Presidente Benedetto Paternò