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Ordinanza — n. 3409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for illegal cocaine possession due to procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Marco Quaranta inadmissible regarding his conviction for illegal possession of cocaine. The appellant argued for a different legal classification of the crime and a reduction in the sentence, but the court noted the first issue was generic and the second involved a matter not properly raised on appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible if it raises generic objections to the qualification of the crime or issues not devolved to the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal objection issue not devolved illegal drug possession Italian Court of Cassation legittimazione ad agire verdetto di colpevolezza legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARANTA MARCO nato a ROMA il 01/08/1962 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Marco Quaranta ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato quella emessa in data 16.7.2020 dal locale Tribunale, con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione alla detenzione illecita di gr. 34 di cocaina, con condanna a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: Inosservanza di legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, esclusa erroneamente per il solo dato quantitativo; Errato computo della pena mancandosi la riduzione di un terzo della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto al dato qualitativo (per 149 dosi ricavabili) ed al confessato inserimento della condotta in un'ampia e articolata attività di spaccio. Il secondo motivo riguarda questione non devoluta in appello.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delilf ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore