Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual criticism and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by De Cristofaro Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's order violated the law due to the alleged genericity of the appeal, but the Court found this argument indeducible at the stage of legality. The decision was based on the lack of concrete specificity in the criticism and the procedural bar preventing a re-evaluation of facts after a previously inadmissible challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible when the criticism lacks concrete specificity and pertinence, particularly when it relies on a non-permitted factual re-evaluation following a previously inadmissible challenge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO PASQUALE nato a CASERTA il 09/03/1989 avverso l'ordinanza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di De Cristofaro Pasquale avverso la ordinanza in epigrafe che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza del giudice monocratico di S. M. Capua Vetere che condannava De Cristofaro alla pena di legge per il reato di evasione 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura la violazione di legge in relazione alla asserita genericità dell'appello.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il motivo, inoltre, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consig stensore Il Presidente Maria Sa igna (Anna Petrt.izellis D E O IN n • •