Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific obligation to address generic recidivism claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Tabbià inadmissible regarding his claim of insufficient reasoning on recidivism. The appellant argued the lower court failed to explicitly exclude recidivism, yet the appellate court had only generically addressed this issue without a specific duty to respond. Consequently, the court ruled that no specific obligation existed to address the generic criticism, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; An appeal based on a generic criticism of the lower court's reasoning regarding recidivism is inadmissible when no specific obligation to address the issue existed at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABBITA SALVATORE nato a NAPOLI il 13/06/1971 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Salvatore Tabbià ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che in parziale riforma di quella emessa in data 10.11.2014 dal GIP del locale Tribunale, ha riqualificato la originaria imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con condanna a pena di giustizia. Il ricorrente deduce carenza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile in quanto riguarda questione solo genericamente censurata in appello e per la quale non sussisteva, pertanto, specifico obbligo di risposta da parte del giudice di merito. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna deleS ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consig • re estensore Il P