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Ordinanza — n. 3406/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against confiscation ruling due to discretionary sentencing discretion exercised properly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fabio Vinciarelli's appeal inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's decision to revoke drug money confiscation. Vinciarelli argued the imposed penalty exceeded statutory minimums, but the court found his complaint generic regarding the judge's discretionary powers. Consequently, the appeal was dismissed, and Vinciarelli was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely criticizes the exercise of discretionary powers granted to the trial judge, which must be respected unless clearly abused.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing powers drug money confiscation penal law review judicial discretion abuse diritti della difesa allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIARELLI FABIO GIUSEPPE nato a ROMA il 21/07/1988 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Fabio Vinciarelli ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Roma che ir>varziale riforma di quella emessa in data 5.12.2014 dal Tribunale di Tivoli, ha revocato la confisca del denaro in sequestro, confermando la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod,. pen., 73, comma 5 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, e la condanna a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in relazione alla pena applicata all'imputato ben oltre il minimo edittale. Il ricorso è inammissibile in quanto censura genericamente l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che nella specie li ha incensurabilmente esercitati in considerazione della entità dello stupefacente sequestrato pari a complessive 960 dosi medie tra mariuhana ed hashish. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore kI Pre