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Ordinanza — n. 3405/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on drug possession facts as inadmissible for challenging factual reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Davide Migliore inadmissible. Migliore challenged the appellate court's finding of guilt for possessing 4kg of hashish, arguing the substance was for personal use and the quantity was minor. The court rejected this, ruling that the appeal was a generic attack on factual reasoning rather than a legal question, thus violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on the re-evaluation of factual evidence or the court's reasoning regarding the imputation of responsibility are inadmissible as they do not raise a question of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reasoning drug possession personal use defense quantity of drugs procedural admissibility Cassation review responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORE DAVIDE nato a MADDALONI il 27/08/1993 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE L' imputato Davide Migliore ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa in data 12.6.2020 dal GIP del Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di complessivi kg. 4 di hashish per n. 36282 dosi singole.

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dovendosi considerare la ripartizione dello stupefacente tra i tre soggetti e il conseguente uso strettamente personale della scorta acquistata e, comunque, la lieve entità in considerazione della natura di droga c.d. leggera e non potendosi fare leva sul solo dato ponderale. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto in relazione alle incensurabili ragioni che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ed al diniego della sua derubricazione in considerazione dei molteplici indici di fatto indicati in sentenza che hanno escluso non illogicamente l'uso personale dello stupefacente rinvenuto.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il