Ordinanza — n. 3403/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ORIO CIRO nato a NAPOLI il 14/10/2000 RICCI CARMINE nato a NAPOLI il 24/05/2002 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /2, letto il ricorso proposto nell'interesse di Oro D'orlo e Carmine Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso unitariamente prospettato nell'interesse dei due imputati è inammissibile perché lamenta l'assenza di motivazione in relazione all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti in termini di marcata distonia rispetto al fatto accertato e descritto dalla sentenza impugnata ( la regiudicanda riguarda una pluralità di cessioni operate dai due ricorrenti nel breve frangente temporale oggetto di osservazione da parte della PG, addebito peraltro ammesso dagli imputati); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ORIO CIRO nato a NAPOLI il 14/10/2000 RICCI CARMINE nato a NAPOLI il 24/05/2002 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /2, letto il ricorso proposto nell'interesse di Oro D'orlo e Carmine Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso unitariamente prospettato nell'interesse dei due imputati è inammissibile perché lamenta l'assenza di motivazione in relazione all'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dei due ricorrenti in termini di marcata distonia rispetto al fatto accertato e descritto dalla sentenza impugnata ( la regiudicanda riguarda una pluralità di cessioni operate dai due ricorrenti nel breve frangente temporale oggetto di osservazione da parte della PG, addebito peraltro ammesso dagli imputati); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto P ternò Raddusa Anna Petruzellis ir-T2777) <-77,77-7:--_ ;7i 77, 31 GEN