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Ordinanza — n. 3401/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding heroin quantity aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued for equivalence between generic drugs and the specific heroin quantity aggravating circumstance, but the court found the defense's reasoning flawed and inconsistent with the material facts of 20,896 single doses of heroin. The decision relied on the lower court's sufficient and logical assessment of the drug quantity to reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when it rests on manifestly unfounded grounds, specifically when the lower court's assessment of drug quantity and aggravating circumstances is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds heroin quantity aggravating drug possession sentencing appeal inadmissibility Corte di Cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBINUM LUCKY nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lucky Ebinum avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi manifestamente infondati atteso che -avuto riguardo alle valutazioni spese dai giudici del merito nel ritenere l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la difesa muove da considerazioni del tutto fuorvianti (legando i parametri ponderali di riferimento ad ambiti diversi da quelli afferenti la sostanza detenuta dal ricorrente, certamente annoverabile tra le droghe pesanti) a fronte di un dato materiale ( il possesso di 20896 dosi singole di eroina che, considerato il grado di purezza, davano corpo a più 522 grammi di principio attivo riferito alla sostanza detenuta) letto non solo in termini di piena coerenza alle indicazioni di principio offerte da questa Corte (da ultimo ribadite dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Polito) avuto riguardo alla soglia minima indicata al di sotto della quale non è possibile configura l'aggravante in questione ma anche valutato alla luce di ulteriori profili argomentativi, diretti ad implementare il rilievo logico offerto dal dato ponderale a sostegno della ingente quantità, non altrimenti contrastate dal ricorso; -in relazione al ritenuto giudizio di equivalenza delle generiche con l'aggravante sopra considerata perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rílevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore fr Il Presidente Benede to Pa Ì ò Raddusa ,7-'