Ordinanza — n. 3399/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO VINCENZO nato a ACERRA il 10/01/1995 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Bizzarro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze esposte, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, non si confrontano con il tenore della sentenza impugnata che risulta da sufficiente e non illogica motivazione con riguardo alla recidiva mentre in relazione alla rivendicata prevalenza delle attenuanti atipiche rispetto a siffatta ultima aggravante, la censura è marcatamente inconferente, quale che sia la motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, ostando al fine il disposto del comma 4 dell'art 69 cod. pen. alla luce della contestazione mossa al ricorrente ( resa ai sensi del comma 4 dell'art. 99 cod. pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 69 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. alla luce della contestazione mossa al ricorrente ( resa ai sensi del comma 4 dell'art. 99 cod. pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO VINCENZO nato a ACERRA il 10/01/1995 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Bizzarro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze esposte, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, non si confrontano con il tenore della sentenza impugnata che risulta da sufficiente e non illogica motivazione con riguardo alla recidiva mentre in relazione alla rivendicata prevalenza delle attenuanti atipiche rispetto a siffatta ultima aggravante, la censura è marcatamente inconferente, quale che sia la motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, ostando al fine il disposto del comma 4 dell'art 69 cod. pen. alla luce della contestazione mossa al ricorrente ( resa ai sensi del comma 4 dell'art. 99 cod. pen); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pater