Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to generic grounds and lack of specific legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Mandato inadmissible. The appellant challenged his conviction for drug trafficking, arguing violations of law regarding the classification of the offense and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting that the lower courts properly considered the drug quantity, trafficking evidence, and existing mitigating factors before sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints regarding the application of sentencing guidelines or the denial of mitigating circumstances without concrete legal arguments render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDATO GERARDO nato a BENEVENTO il 03/01/1961 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' imputato Gerardo Mandato ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa in data 3.2.2020 dal GIP del Tribunale di Benevento, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui alli art. 73, commi 1 e 4 , d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, escluso l'aumento per la recidiva, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuzione, condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in considerazione del dato ponderale dello stupefacente. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto Se non manifestamente infondato in relazione alle ragioni che hanno determinato la esclusione della ipotesi lieve in considerazione della complessiva quantità della molteplice qualità dello stupefacente sequestrato (pari ad oltre 20 grammi), del possesso di strumentazione idonea al peso ed al confezionamento dello stupefacente, del quantitativo di denaro rinvenuto e, infine, della esistenza di appunti manoscritti indicanti nomi e cifre che deponevano per un traffico illecito di notevoli proporzioni.
Il secondo motivo è generico rispetto all'a già intervenuta concessione delle attenuenti in parola.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del l$ ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere e