Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Letto il ricorso proposti nell'interesse di Camporeale Francesco avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di violazione della normativa stupefacenti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennizzo per invalidità indennizzo per carcerazione preventiva modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie calcolo dell'indennità risarcitoria indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOREALE FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; A

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposti nell'interesse di Camporeale Francesco avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di violazione della normativa stupefacenti.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consigli estensore Pre