Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposti nell'interesse di Camporeale Francesco avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di violazione della normativa stupefacenti. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOREALE FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; A
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposti nell'interesse di Camporeale Francesco avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di violazione della normativa stupefacenti.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consigli estensore Pre