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Ordinanza — n. 3389/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3389/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRONE LUCA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 15/09/1978 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Terrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche senza confrontarsi con le valutazioni spese in sentenza nell'escluderle e trascurando anche di indicare gli elementi positivi che, diversi dall'incensuratezza, siano stati pretermessi dai giudici del merito e che se considerati, avrebbero giustificato una decisione di segno diverso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3389/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza censure procedurali motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRONE LUCA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 15/09/1978 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Terrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta un difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle generiche senza confrontarsi con le valutazioni spese in sentenza nell'escluderle e trascurando anche di indicare gli elementi positivi che, diversi dall'incensuratezza, siano stati pretermessi dai giudici del merito e che se considerati, avrebbero giustificato una decisione di segno diverso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Ant(à PetruzrAllis (2151- ,