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Ordinanza — n. 3388/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific merit arguments and failure to document procedural request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of specific arguments regarding the merits of the second-instance judgment. The appellant failed to identify which specific aspects of the lower court's reasoning were contested, while also failing to provide documentary evidence for a request regarding a hearing postponement. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it contains a definitive contestation of the lower court's reasoning without specifying the precise profiles of the judgment under review, or if it relies on procedural requests lacking documentary support in the case file.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific merit arguments required procedural request documentation Article 616 Code of Criminal Procedure lack of precise grievances impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen.) senza tuttavia documentare l'assunto ( che non trova riscontro negli atti trasmessi alla Corte); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.) senza tuttavia documentare l'assunto ( che non trova riscontro negli atti trasmessi alla Corte); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICO COSIMO DAMIANO nato a BARLETTA il 03/07/1980 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Damiano Dico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso contiene una apodittica contestazione inerente l'asserita pretermissione dei motivi di appello, senza precisare a quali profili del gravame di merito si riferisce la censura ( contraddittoriamente prospettata, peraltro, in termini di manifesta illogicità della motivazione) mentre, per altro verso, lamenta la mancata concessione di un differimento dell'udienza ( finalizzato a concordare con la Procura generale la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.) senza tuttavia documentare l'assunto ( che non trova riscontro negli atti trasmessi alla Corte); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat