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Ordinanza — n. 3383/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3383/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la condanna di Ech Chetyoui Ammed per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, previa esclusione della recidiva. Il Procuratore generale eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

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art. 73 d.p.r. 309/90; Ordinanza — n. 3383/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.p.r. 309/90, previa esclusione della recidiva. Il Procuratore generale eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della recidiva.

Parole chiave

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garanzia di un equo processo amministrazione della giustizia revisione della sentenza penale procedura per diffamazione procedure di ricorso principio accusatorio

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.p.r. 309/90
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la condanna di Ech Chetyoui Ammed per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, previa esclusione della recidiva.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: ECH CHETYOUI AMMED nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la condanna di Ech Chetyoui Ammed per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, previa esclusione della recidiva.

2. Il Procuratore generale eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il Giudice di appello ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando puntualmente come, stante la obiettiva modestia del fatto, la commissione dello stesso non possa considerarsi sintomo di ingravescenza criminale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 settembre 2021 Il Consig e estensore (Iì Presidente Maria Sa Vigna Anna Petru2