Ordinanza — n. 3382/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPEI GIUSEPPE nato a SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA il 25/01/1953 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (( s letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pompei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i profili di censura, anche per la formulazione che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che -la denunziata inoffensività della condotta per la asserita grossolanita e inverosimiglianza della accusa calunniosa risulta solo apoditticamente addotta; -la rimarcata assenza del dolo e il rivendicato riconoscimento della attenuanti atipiche non si confrontano con le sintetiche ma inappuntabili valutazioni logiche spese sul punto in sentenza, tali da portare la stessa fuori dai binari dei vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPEI GIUSEPPE nato a SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA il 25/01/1953 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (( s letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pompei avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i profili di censura, anche per la formulazione che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità atteso che -la denunziata inoffensività della condotta per la asserita grossolanita e inverosimiglianza della accusa calunniosa risulta solo apoditticamente addotta; -la rimarcata assenza del dolo e il rivendicato riconoscimento della attenuanti atipiche non si confrontano con le sintetiche ma inappuntabili valutazioni logiche spese sul punto in sentenza, tali da portare la stessa fuori dai binari dei vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Rad