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Ordinanza — n. 3380/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3380/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO CRISTINA nato a GIULIANOVA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristina Di Giorgio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo di doglianza, si risolve in una pedissequa riproposizione di analoga censura posta con l'appello, già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (stigmatizzando con puntualità la genericità della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria motivata dal mutamento della persona del giudicante) mentre in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, oggetto della seconda censura, ne va rimarcata la assoluta novità in assenza di un motivo di appello devoluto sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3380/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione modificazione delle conclusioni motivi di cassazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO CRISTINA nato a GIULIANOVA il 14/01/1976 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristina Di Giorgio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al primo motivo di doglianza, si risolve in una pedissequa riproposizione di analoga censura posta con l'appello, già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (stigmatizzando con puntualità la genericità della richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria motivata dal mutamento della persona del giudicante) mentre in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche, oggetto della seconda censura, ne va rimarcata la assoluta novità in assenza di un motivo di appello devoluto sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto