Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSINI FEDERICO nato a MONTEVARCHI il 09/04/1977 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Bossini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, diretta a ribadire le ragioni di fondatezza del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile -perché il primo motivo risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità e si lega a valutazioni in fatto estranee alle verifiche di pertinenza della Corte; perché le altre doglianze volte a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSINI FEDERICO nato a MONTEVARCHI il 09/04/1977 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Bossini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, diretta a ribadire le ragioni di fondatezza del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile -perché il primo motivo risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità e si lega a valutazioni in fatto estranee alle verifiche di pertinenza della Corte; perché le altre doglianze volte a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat