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Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSINI FEDERICO nato a MONTEVARCHI il 09/04/1977 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Bossini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, diretta a ribadire le ragioni di fondatezza del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile -perché il primo motivo risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità e si lega a valutazioni in fatto estranee alle verifiche di pertinenza della Corte; perché le altre doglianze volte a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'asilo cognizione del ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSINI FEDERICO nato a MONTEVARCHI il 09/04/1977 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Federico Bossini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa, diretta a ribadire le ragioni di fondatezza del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile -perché il primo motivo risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità e si lega a valutazioni in fatto estranee alle verifiche di pertinenza della Corte; perché le altre doglianze volte a rivendicare l'applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 131 bis cod. pen. e la concessione della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la dovuta puntualità con il motivare tracciato, sui punti, dalla sentenza impugnata, coerente al dato normativo di rispettivo riferimento e immune a vuoti logici manifesti, così da non risultare censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat