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Ordinanza — n. 3373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as grounds are merely repetitive of already reviewed and rejected arguments by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for a reduction in their sentences based on their contribution to drug trafficking and a reclassification of the crime, claiming the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive grounds drug trafficking conspiracy sentencing reduction criminal procedure code dipendenza da sostanze stupefacenti accoglimento parziale del contribuente rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FINOCCHIARO SALVATORE nato a CATANIA il 23/07/1983 FINOCCHIARO GIUSEPPE nato a CATANIA il 09/12/1981 COCO ALESSANDRO SANTO nato a CATANIA il 01/11/1980 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letti i ricorsi autonomamente proposti nell'interesse di Alessandro Santo Coco, Salvatore Finocchiaro e Giuseppe Finocchiaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché il motivo prospettato nell'interesse del Coco, relativo al contributo offerto dal ricorrente all'attività di detenzione a fine spaccio resa in concorso con gli altri due imputati, è meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il secondo capoverso di pagina 2 della sentenza impugnata laddove, con valutazione sintetica ma altrettanto inappuntabile, si stigmatizzano gli elementi a sostegno del concorso alla luce delle emergenze istruttorie acquisite); parimenti è a dirsi in relazione alla sollecitata derubricazione del reato e al mancato riconoscimento delle generiche, aspetti rivendicati in termini assolutamente sovrapponibili nelle tre diverse impugnazioni, atteso che, sul primo versante, la motivazione adottata, resa attraverso una lettura globale e sinergica delle componenti in fatto emerse dalla vicenda a giudizio siccome filtrate alla luce del portato dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 e degli indici rilevatori della stessa non merita censura alcuna ( essendo stata messa in evidenza l'inconciliabilità della tesi difensiva alla luce non solo e tanto del dato ponderale della sostanza detenuta ma dei parametri in fatto legati alle connotazioni, soggettive, strutturali e organizzative ritenute coerentemente indicative della intensità dell'attività di cessione a terzi riferibile agli imputati) mentre in relazione alle generiche, l'argomentare svolto in sentenza ( legato ai precedenti riferiti altre imputati) porta la relativa considerazione all'infuori dei binari propri dei vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il President Benedetto Pat