Ordinanza — n. 3372/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAIEM ANGELO nato a AUGUSTA il 22/05/1992 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Kraiem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente al punto afferente il giudizio di equivalenza tra le riconosciute generiche e la recidiva contestata trascurando di considerare che nel caso, considerati i termini della contestazione ( la recidiva risultava contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cod. pen. perché reiterata e infraquinquennale), il bilanciamento tra circostanze, nell'ottica perseguita dalla difesa, non poteva avere sorte diversa, ostando al giudizio di prevalenza il disposto di cui al comma 4 dell'art. 69 cod. pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3372/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen. perché reiterata e infraquinquennale), il bilanciamento tra circostanze, nell'ottica perseguita dalla difesa, non poteva avere sorte diversa, ostando al giudizio di prevalenza il disposto di cui al comma 4 dell'art. 69 cod. pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAIEM ANGELO nato a AUGUSTA il 22/05/1992 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Kraiem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché attinge la sentenza impugnata limitatamente al punto afferente il giudizio di equivalenza tra le riconosciute generiche e la recidiva contestata trascurando di considerare che nel caso, considerati i termini della contestazione ( la recidiva risultava contestata e ritenuta ai sensi del comma 4 dell'ad 99 cod. pen. perché reiterata e infraquinquennale), il bilanciamento tra circostanze, nell'ottica perseguita dalla difesa, non poteva avere sorte diversa, ostando al giudizio di prevalenza il disposto di cui al comma 4 dell'art. 69 cod. pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa (Anna Petr