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Ordinanza — n. 3370/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3370/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA FRANCESCO nato a CATANIA il 03/04/1979 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Nicotra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che con il ricorso si contrasta la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, considerata anche la misura della pena comminata, attestatasi al di sotto della relativa media edittale, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, che il ricorso contrasta inadeguatamente, introducendo valutazioni in fatto incompatibili con il devoluto e con il giudizio di legittimità e senza addurre effettive irragionevolezze del relativo argomentare ma di fatto sollecitando in questa sede un nuovo giudizio di merito sul punto, volto al riconoscimento del minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3370/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale sanzione disciplinare dell'avvocato remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA FRANCESCO nato a CATANIA il 03/04/1979 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Nicotra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che con il ricorso si contrasta la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, considerata anche la misura della pena comminata, attestatasi al di sotto della relativa media edittale, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, che il ricorso contrasta inadeguatamente, introducendo valutazioni in fatto incompatibili con il devoluto e con il giudizio di legittimità e senza addurre effettive irragionevolezze del relativo argomentare ma di fatto sollecitando in questa sede un nuovo giudizio di merito sul punto, volto al riconoscimento del minimo edittale rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa '/ Anna Pet