Ordinanza — n. 3369/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA ANDREA nato a CATANIA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /22 letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Nlendola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione all'asserito uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata, dall'ultimo capoverso in poi), sia in riferimento alla ritenuta recidiva, contrastata malgrado la sentenza impugnata, nel segnalare la maggiore riprovevolezza del fatto a luce del precedente specifico riferibile all'imputato nell'ottica della ingravescente pericolosità dello stesso, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3369/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA ANDREA nato a CATANIA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /22 letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Nlendola avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione all'asserito uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata, dall'ultimo capoverso in poi), sia in riferimento alla ritenuta recidiva, contrastata malgrado la sentenza impugnata, nel segnalare la maggiore riprovevolezza del fatto a luce del precedente specifico riferibile all'imputato nell'ottica della ingravescente pericolosità dello stesso, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pat