Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3368/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3368/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAETANO DARIO nato a PAOLA il 14/09/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Gaetano avverso la sentenza in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza, è stato confermato il giudizio di responsabilità del predetto limitatamente alla sola imputazione di cui al capo 4.4. della rubrica, mossa ai sensi dell'art. 348 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso non si è rilevato manifestamente infondato con riguardo alle censure svolte in punto alla omessa considerazione del dato istruttorio ( le memorie di costituzione indicate in calce all'odierna impugnazione) dalle quali emergerebbe, in senso opposto rispetto a quanto affermato in sentenza, che nel costituirsi in giudizio il ricorrente, piuttosto che qualificarsi come avvocato, come rimarcato dalla Corte territoriale, avrebbe dichiarato di agire quale espressione organica dell'azienda sanitaria di appartenenza, con le ulteriori conseguenze in punto diritto che da tale emergenza in fatto ne potrebbero derivare avuto riguardo alla applicabilità del disposto di cui all'art 417 bis cod. proc. civ., aspetto non sviluppato dall'approfondimento argomentativo sotteso alla decisione impugnata; ritenuto che siffatta non manifesta infondatezza, alla luce anche delle sospensioni ex ad 159 cod. pen. all'uopo riscontrate, comporta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato "fino al gennaio 2013", siccome maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado ( 13 ottobre 2020), senza che peraltro la disamina degli atti dia luogo all'immediata emergenza di elementi utili all'applicazione del disposto di cui all'art 129, comma 2, cod. proc. pen., ;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 348 cod. pen, art 417 bis cod. proc. civ; Sentenza — n. 3368/2022 — snpen · Corte di Cassazione: della rubrica, mossa ai sensi dell'art. 348 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso non si è rilevato manifestamente infondato con riguardo alle censure svolte in punto alla omessa considerazione del dato istruttorio ( le memorie di costituzione indicate in calce all'odierna impugnazione) dalle quali emergerebbe, in senso opposto rispetto a quanto affermato in sentenza, che nel costituirsi in giudizio il ricorrente, piuttosto che qualificarsi come avvocato, come rimarcato dalla Corte territoriale, avrebbe dichiarato di agire quale espressione organica dell'azienda sanitaria di appartenenza, con le ulteriori conseguenze in punto diritto che da tale emergenza in fatto ne potrebbero derivare avuto riguardo alla applicabilità del disposto di cui all'art 417 bis cod. proc. civ., aspetto non sviluppato dall'approfondimento argomentativo sotteso alla decisione impugnata; ritenuto che siffatta non manifesta infondatezza, alla luce anche delle sospensioni ex ad 159 cod. pen. all'uopo riscontrate, comporta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato "fino al gennaio 2013", siccome maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado ( 13 ottobre 2020), senza che peraltro la disamina degli atti dia luogo all'immediata emergenza di elementi utili all'applicazione del disposto di cui all'art 129, comma 2, cod. proc. pen., ;

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione dei doveri professionali nozione di malattia professionale fornitore di prestazioni perizia medica carente inidoneità medica responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 348 cod. pen
della rubrica, mossa ai sensi dell'art. 348 cod.
art 417 bis cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAETANO DARIO nato a PAOLA il 14/09/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dario Gaetano avverso la sentenza in epigrafe con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Cosenza, è stato confermato il giudizio di responsabilità del predetto limitatamente alla sola imputazione di cui al capo 4.4. della rubrica, mossa ai sensi dell'art. 348 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena allo stesso irrogata; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso non si è rilevato manifestamente infondato con riguardo alle censure svolte in punto alla omessa considerazione del dato istruttorio ( le memorie di costituzione indicate in calce all'odierna impugnazione) dalle quali emergerebbe, in senso opposto rispetto a quanto affermato in sentenza, che nel costituirsi in giudizio il ricorrente, piuttosto che qualificarsi come avvocato, come rimarcato dalla Corte territoriale, avrebbe dichiarato di agire quale espressione organica dell'azienda sanitaria di appartenenza, con le ulteriori conseguenze in punto diritto che da tale emergenza in fatto ne potrebbero derivare avuto riguardo alla applicabilità del disposto di cui all'art 417 bis cod. proc. civ., aspetto non sviluppato dall'approfondimento argomentativo sotteso alla decisione impugnata; ritenuto che siffatta non manifesta infondatezza, alla luce anche delle sospensioni ex ad 159 cod. pen. all'uopo riscontrate, comporta l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato "fino al gennaio 2013", siccome maturata in epoca successiva alla sentenza di secondo grado ( 13 ottobre 2020), senza che peraltro la disamina degli atti dia luogo all'immediata emergenza di elementi utili all'applicazione del disposto di cui all'art 129, comma 2, cod. proc. pen., ;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato si è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Bene