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Ordinanza — n. 3365/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely disagreeing with factual assessments rather than citing logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Riccardo Usignoli inadmissible. The appellant argued against the lower court's factual choices but failed to demonstrate logical fractures in the judgment. The court ruled that mere disagreement with value assessments constitutes an impermissible re-evaluation of evidence in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely express dissent with factual evaluations without highlighting logical flaws that affect the judgment's linearity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legitimacy proceeding factual value assessment logical fracture requirement evidence re-evaluation ban motivi di cassazione revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USIGNOLI RICCARDO nato a FILOTTRANO il 16/05/1956 avverso la sentenza del 10/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Riccardo Usignoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché piuttosto che rimarcare effettive fratture logiche destinate, in termini di manifesta rilevanza, ad incidere sulla linearità dell'argomentare tracciato dalla sentenza impugnata, si limita a manifestare un sostanziale dissenso con le relative scelte valutative conformemente rese dai giudici del merito finendo per rivendicare una mera rilettura delle emergenze probatorie all'evidenza non consentita in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente BenedN tt Pat rnò