Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP BABAKAR nato il 01/01/1985 FALL KALSE nato il 04/07/1989 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letti i ricorsi propostià nell'interesse di Babakar Diop e Kalse Fall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto, in particolare, che quello proposto nell'interesse di Babakar Diop, nel contrastare il contributo offerto dal ricorrente alla comune attività di resistenza ex art 337 contestata in concorso con il Fall Kalse e con altro soggetto separatamente giudicato trascura integralmente ogni puntuale e immediato confronto con la motivazione dei giudici del merito diretta a emarginare, senza incertezza di sorta, la specifica e violenta condotta realizzata dal suddetto ai danni di uno degli operanti (l'assistente capo De Stefano al quale l'imputato, pur di sottrarsi al controllo, ebbe a storcere il braccio sinistro provocandogli diverse lesioni), condotta puntualmente inquadrata nel più ampio contesto di azioni oppositive realizzate nell'occasione nei confronti degli operanti intervenuti; ritenuto, che l'impugnazione proposta nell'interesse del Kalse Fall si lega a censure manifestamente infondate perché afferenti a asseriti e palesi ragioni di illogicità della motivazione, quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto, sul tema della consapevolezza, in capo agli imputati, del ruolo dei soggetti destinatari dell'azione oppositiva, da conto di un motivare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
violenza o minaccia contro le autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali aggressione fisica reati violenti concussione impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIOP BABAKAR nato il 01/01/1985 FALL KALSE nato il 04/07/1989 avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letti i ricorsi propostià nell'interesse di Babakar Diop e Kalse Fall avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché riposano su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto, in particolare, che quello proposto nell'interesse di Babakar Diop, nel contrastare il contributo offerto dal ricorrente alla comune attività di resistenza ex art 337 contestata in concorso con il Fall Kalse e con altro soggetto separatamente giudicato trascura integralmente ogni puntuale e immediato confronto con la motivazione dei giudici del merito diretta a emarginare, senza incertezza di sorta, la specifica e violenta condotta realizzata dal suddetto ai danni di uno degli operanti (l'assistente capo De Stefano al quale l'imputato, pur di sottrarsi al controllo, ebbe a storcere il braccio sinistro provocandogli diverse lesioni), condotta puntualmente inquadrata nel più ampio contesto di azioni oppositive realizzate nell'occasione nei confronti degli operanti intervenuti; ritenuto, che l'impugnazione proposta nell'interesse del Kalse Fall si lega a censure manifestamente infondate perché afferenti a asseriti e palesi ragioni di illogicità della motivazione, quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto, sul tema della consapevolezza, in capo agli imputati, del ruolo dei soggetti destinatari dell'azione oppositiva, da conto di un motivare connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilf i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Be