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Ordinanza — n. 3270/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against plea bargain dismissed as inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3270/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zahir Mohamed against a Milan plea bargain inadmissible de plano. The appellant argued for review of the sentencing decision, but the court found that such appeals are explicitly prohibited by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible as they fall outside the scope of permissible appeals under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural costs attenuazione della pena proporzionalità della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIR MOHAMED nato il 18/09/1992 avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOelet-e-a~-erFFe-Pa-rt-it-- udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di ZAHIR MOHAMED avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Z--- - Il Consiglier estensore Il Presid nte