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Ordinanza — n. 3268/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3268/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUZZO DAMIANO nato a ROMA il 19/08/1996 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Damiano Di Nuzzo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando evidenti errori di applicazione delle regole della logica nel procedimento di valutazione probatoria, oltre che travisamento della prova stessa; deduce, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente da Andrea Mazzotta, indagato nell'ambito dello stesso procedimento, a conferma della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta presso la propria abitazione.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3268/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando evidenti errori di applicazione delle regole della logica nel procedimento di valutazione probatoria, oltre che travisamento della prova stessa; deduce, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente da Andrea Mazzotta, indagato nell'ambito dello stesso procedimento, a conferma della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta presso la propria abitazione.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare denuncia mendace nesso di causalità accertato dichiarazioni contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NUZZO DAMIANO nato a ROMA il 19/08/1996 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Damiano Di Nuzzo ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 1 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., lamentando evidenti errori di applicazione delle regole della logica nel procedimento di valutazione probatoria, oltre che travisamento della prova stessa; deduce, inoltre, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente da Andrea Mazzotta, indagato nell'ambito dello stesso procedimento, a conferma della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta presso la propria abitazione.

Con memoria del 21 ottobre 2021, il difensore del ricorrente ha manifestato il proprio dissenso in ordine alla proposta formulata dall'Ufficio esame preliminare della Sesta sezione penale di rimettere gli atti a questa Settima sezione. Il primo motivo di ricorso appare inammissibile, rivelandosi niente di più che una mera istanza di revisione dell'esito decisorio del giudizio, come tale improponibile in sede di legittimità; manifestamente infondata è l'ulteriore censura per le ragioni correttamente indicate dalla Corte territoriale (Mazzotta avrebbe ben potuto essere sentito a sommarie informazioni testimoniali), oltre tutto resa irrilevante dal dirimente rilievo che la condanna dell'imputato si sostiene anche solo sulla base delle risultanze della perquisizione domiciliare, che hanno evidenziato la presenza di sostanza drogante già suddivisa in dosi, di materiale da confezionamento e di un bilancino elettronico di precisione, sintomi inequivocabili della destinazione a terzi di quella rinvenuta.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del f..Q ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere stensore Il Presidente Orla illo i