Ordinanza — n. 3267/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACE ROBERTO nato a CHIARAVALLE il 23/02/1984 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Roberto Ierace ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 933,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. oltre che palese illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei ricorrenti richiami a noti precedenti giurisprudenziali, si atteggia in realtà ad istanza di revisione dell'esito decisorio del giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3267/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 933,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. oltre che palese illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei ricorrenti richiami a noti precedenti giurisprudenziali, si atteggia in realtà ad istanza di revisione dell'esito decisorio del giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACE ROBERTO nato a CHIARAVALLE il 23/02/1984 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roberto Ierace ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 933,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. oltre che palese illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei ricorrenti richiami a noti precedenti giurisprudenziali, si atteggia in realtà ad istanza di revisione dell'esito decisorio del giudizio, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna deltei ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24