Ordinanza — n. 3263/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAGLINO VINCENZO nato a NAPOLI il 02/07/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Vincenzo Maraglino circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAGLINO VINCENZO nato a NAPOLI il 02/07/1991 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha accolto il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e Vincenzo Maraglino circa la pena da irrogargli in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 99 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminandola nella misura di quattro anni e sei mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando l'omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile, atteso che l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. preclude l'impugnabilità del concordato con ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v. Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) non rientrano le censure formulate dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier esten