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Ordinanza — n. 3261/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI KHALED nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Hammami Khaled ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il delitto e di 600,00 di ammenda per la contravvenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della sentenza impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il delitto e di 600,00 di ammenda per la contravvenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della sentenza impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali scemata imputabilità corresponsabilità della vittima responsabilità penale dei minori allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI KHALED nato il 03/08/1985 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hammami Khaled ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per il delitto e di 600,00 di ammenda per la contravvenzione. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della sentenza impugnata quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estenso