Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-proposable ground and mere factual repetition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Bonafede inadmissible and ordered him to pay court costs. Bonafede challenged the appellate court's confirmation of his responsibility for escape under Articles 99 and 385 of the Penal Code, arguing a lack of necessity under Article 54. The court rejected this claim as inadmissible because it relied on non-proposable grounds and merely repeated arguments already evaluated and dismissed by the territorial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 54 c.p.; The appeal is inadmissible if based on grounds not admissible in the jurisdictional phase or if it constitutes a mere repetition of a complaint already duly evaluated and rejected by the territorial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFEDE GIUSEPPE nato a MARSALA il 15/10/1981 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giuseppe Bonafede ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Con un unico motivo di doglianza il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nella condotta di evasione ascrittagli. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, sia perché concernente elementi di mero fatto della vicenda processuale sia perché costituente mera reiterazione di una doglianza debitamente valutata e disattesa dalla Corte territoriale (pag. 3 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.