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Ordinanza — n. 3259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESANI GIUSEPPE nato a TERMOLI il 17/06/1997 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Giuseppe Marchesani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.372 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione all'esito del giudizio di secondo grado. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 372 cod. pen. in relazione alla riaffermata condanna per falsa testimonianza e vizi di motivazione in ordine alla entità della pena inflittagli, anche nella misura ridotta dal giudice di appello. Il primo motivo di censura si rivela intrinsecamente inammissibile, mirando solo a conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo risulta parimenti improponibile, consistendo in una non consentita critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di commisurare la pena, nella specie assistito da congrua motivazione, oltre tutto in accoglimento seppur parziale delle allegazioni difensive.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 3259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen., rideterminando la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione all'esito del giudizio di secondo grado. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 372 cod. pen. in relazione alla riaffermata condanna per falsa testimonianza e vizi di motivazione in ordine alla entità della pena inflittagli, anche nella misura ridotta dal giudice di appello. Il primo motivo di censura si rivela intrinsecamente inammissibile, mirando solo a conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo risulta parimenti improponibile, consistendo in una non consentita critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di commisurare la pena, nella specie assistito da congrua motivazione, oltre tutto in accoglimento seppur parziale delle allegazioni difensive.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza deposizione inattendibile testimone a carico facoltà di astenersi dal testimoniare gravi addebiti penali incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
Il ricorrente deduce violazione dell'art. 372 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESANI GIUSEPPE nato a TERMOLI il 17/06/1997 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Marchesani ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.372 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione all'esito del giudizio di secondo grado. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 372 cod. pen. in relazione alla riaffermata condanna per falsa testimonianza e vizi di motivazione in ordine alla entità della pena inflittagli, anche nella misura ridotta dal giudice di appello. Il primo motivo di censura si rivela intrinsecamente inammissibile, mirando solo a conseguire, indebitamente in sede di legittimità, una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo risulta parimenti improponibile, consistendo in una non consentita critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di commisurare la pena, nella specie assistito da congrua motivazione, oltre tutto in accoglimento seppur parziale delle allegazioni difensive.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Al Presidente Orl ina Petr z