Ordinanza — n. 3258/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHRICHI SALAH nato il 18/03/1986 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA\dato avviso Ile partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ihrichi Salah ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 99 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3258/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ihrichi Salah ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IHRICHI SALAH nato il 18/03/1986 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA\dato avviso Ile partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ihrichi Salah ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed C 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo vizi congiunti di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 novembre 202