Criminal appeal dismissed as nullity plea for sentence proportionality violates statutory admissibility rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because the claim of nullity based on sentence proportionality does not fall within the permitted grounds for review under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had imposed a three-year prison sentence and a fine for offenses under Articles 99 of the Penal Code and Article 73 of the 1990 Tax Code. Since the specific ground for nullity was not listed in the statute, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte cod. proc. pen.: A nullity plea based on the proportionality of the imposed sentence is inadmissible as it does not constitute a ground for review expressly provided for by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBHODAGHE GODSENT IDEMUDIA nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVAato avvisaife partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Padova, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Ebhodaghe GodseNt IdemudAai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 15.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per vizi congiunti di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 novembre 2021 Il consigli re estensore Il Presidente Orl o oni na Pet zzellis D E