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Ordinanza — n. 3256/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3256/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU nato il 02/02/1996 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; t Gueye Modou ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla denegata richiesta di esclusione della continuazione, interna al capo di imputazione, tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in tesi costituenti unico reato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3256/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla denegata richiesta di esclusione della continuazione, interna al capo di imputazione, tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in tesi costituenti unico reato.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza momento del reato indennità per testimone corresponsabilità della vittima testimonianza inattendibile onere della prova
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU nato il 02/02/1996 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gueye Modou ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla denegata richiesta di esclusione della continuazione, interna al capo di imputazione, tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in tesi costituenti unico reato.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato nel senso della corretta applicazione dell'istituto della continuazione interna in relazione a condotte tra loro non contestuali (pag. 3 sent.). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consigl