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Ordinanza — n. 3254/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3254/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKHOUA MEHDI nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA!dato avvi alle sartil udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Benkhoua Mehdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed € 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto senza neppure specificare il parametro normativo di riferimento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3254/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Benkhoua Mehdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed € 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto senza neppure specificare il parametro normativo di riferimento.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile censura formulata in modo carente censura dell'accertamento dei fatti denuncia mendace motivi di cassazione caso di media gravità

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Benkhoua Mehdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKHOUA MEHDI nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA!dato avvi alle sartil udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Savona, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Benkhoua Mehdi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di tre anni di reclusione ed € 14.000,00 di multa in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendone la nullità per erronea qualificazione giuridica della condotta. La censura rientra solo in apparenza nel novero di quelle in astratto consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., prospettando la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto senza neppure specificare il parametro normativo di riferimento.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier estensore Il Presi