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Ordinanza — n. 3253/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentences as inadmissible due to procedural bars on ordinary cassation for settled agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Videtta and Plesa Gheorghe inadmissible. Plesa argued for full recognition of general mitigating circumstances and equal treatment, while Videtta claimed a lack of reasoning. The court rejected these claims because the appeal regarding the settlement agreement violates the statutory prohibition on ordinary cassation for such matters.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Ordinary cassation appeals against a settlement agreement on penalty are inadmissible, restricting remedies to extraordinary appeals under Art. 625-bis c.p.p. for specific legal exceptions.

Parole chiave

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ordinary cassation inadmissibility criminal settlement agreement procedural bar appeal extraordinary appeal remedy penalty reduction agreement allegazioni contraddittorie di persecuzione ricorso costituzionale all'estero asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
4 sent.) dalla Corte di merito; quella svolta dal ricorrente Videtta è pregiudizialmente inammissibile, atteso che l'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 625-bis c.p.p.
preclude l'impugnabilità del concordato sulla pena mediante ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
preclude l'impugnabilità del concordato sulla pena mediante ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, P.v. 276228
Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, P.v. 276228) non rientra la (generica) censura formulata dal ricorrente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIDETTA CLAUDIO (03RM6FQ) nato in STATI UNITI D'AMERICA il 07/07/1968 PLESA GHEORGHE (CUI 05ZX880) nato il 15/04/1972 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Claudio Videtta e Plesa Gheorghe ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando le pene loro inflitte in primo grado, quanto a Plesa nella misura due anni e due mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa e quanto a Videtta nella misura di due anni e tre mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa, nel secondo caso in accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Con un unico motivo di censura, Plesa si duole del mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato; Videtta si limita a dedurre difetto di motivazione. La doglianza svolta dal ricorrente Plesa risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo, che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, tra l'altro parzialmente accolte (pag. 4 sent.) dalla Corte di merito; quella svolta dal ricorrente Videtta è pregiudizialmente inammissibile, atteso che l'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. preclude l'impugnabilità del concordato sulla pena mediante ricorso ordinario per cassazione, prevedendo la sola possibilità per il condannato di ricorrere in via straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e tra le limitate eccezioni alla regola della non ricorribilità (ad es. in tema di legalità della pena o delle pene accessorie, sul punto v.

Sez. 6, sent. n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, P.v. 276228) non rientra la (generica) censura formulata dal ricorrente. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il co