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Ordinanza — n. 3251/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for drug trafficking. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appellate judgment's reasoning on this point sufficient and the complaint manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on the lack of generic mitigating circumstances is sufficient and the complaint is manifestly unfounded.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation Court procedural costs mancata prova di parzialità carenza di credibilità oggettiva circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Buja Marsid ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUJA MARSID nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Buja Marsid ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la censura appare manifestamente infondata a fronte delle pertinenti considerazioni svolte dalla Corte territoriale a pag. 3 della sentenza, del resto incentrata unicamente su tale profilo dedotto con l'atto di appello.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condannallO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente do illoni Anna Petruzzellis re. f