Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3250/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Masiello against the Taranto Court of Appeal inadmissible. Masiello argued that the lower court's reasoning was illogical and that the sentence exceeded statutory minimums. The court rejected these claims because they were too generic and failed to provide specific legal or factual grounds to support the requested remedies.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specify the legal or factual reasons necessary to support the requested outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic grounds inadmissible appeal criminal procedure specific requests statutory minimums accertamento inesatto dei fatti credito contestato deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTELLO FRANCESCO nato a TARANTO il 20/03/1990 LCC avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Francesco Masiello ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto che ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 1.000,00 di multa. Il ricorrente deduce illogicità della motivazione e mancato contenimento della pena nei minimi edittali. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, che non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste né indicano ragioni di diritto o dati di fatto atte a sostenerle.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il c