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Ordinanza — n. 3243/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3243/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3243/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP JLISE nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Top Jlise ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa. Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena irrogatagli. La doglianza risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3243/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa. Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena irrogatagli. La doglianza risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario mancata prova di parzialità legittimazione a ricorrere difesa d'ufficio asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOP JLISE nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Top Jlise ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa. Con un unico motivo di censura, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena irrogatagli. La doglianza risulta inammissibile perché attiene al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione, previo adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 4 sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere