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Ordinanza — n. 3242/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature violation of criminal procedure code article 613.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally signed the petition, violating Article 613 of the Criminal Procedure Code. The lower court had confirmed the conviction for tax evasion, but the procedural defect regarding the signature rendered the appeal void. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible de plano if the defendant personally signs the petition, violating the mandatory requirement for legal representation.

Parole chiave

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personal signature requirement cassation appeal inadmissibility legal representation mandate de plano rejection criminal procedure code causalità del colpo di frusta franco tiratore responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, sec. parte cod. proc. pen.
103 del 2017; il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec.
Law n. 103 del 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASCA GIUSEPPE nato a VITTORIA il 09/07/1980 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Frasca ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 73, comma 4 e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di tre anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; il ricorso dovrebbe, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis sec. parte cod. proc. pen., sebbene al ricorrente sia stato dato avviso dell'odierna camera di consiglio.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 n embre 2021 Il consiglier estensore Il Presidente Orlo\