Italian court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigation claim does not fit statutory exceptions for recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Walter Marotta's appeal against a first-instance sentence inadmissible. Marotta argued that generic mitigating circumstances should have been applied instead of the contested recidivism, potentially altering the final penalty. The court rejected this argument because the specific ground for appeal did not fall within the exceptions permitted by the relevant procedural code. Consequently, the appeal was dismissed, and Marotta was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging the calculation of the final penalty based on the application of generic mitigating circumstances instead of recidivism is inadmissible as it does not constitute a recognized exception under the procedural code.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA WALTER nato a BATTIPAGLIA il 15/10/1983 avverso la sentenza del 27/05/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO'dato avvis Ile partii udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Walter Marotta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo che la pena finale avrebbe potuto essere diversamente calcolata mediante la concessione delle attenuanti generiche in prevalenza e non equivalenti rispetto alla contestata recidiva.
La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 novembre 2021 Il consigli re e