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Ordinanza — n. 3237/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3237/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3237/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDELIS MIRACLE nato il 24/02/1994 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; ..., ..., of Fidelis Miracle ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., confermando le pene inflittegli distintamente in primo grado, atteso il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in addebito. Con un unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione di legge riguardo all'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto di condanna. La doglianza è manifestamente infondata, attesa la congrua argomentazione svolta dalla Corte di merito circa la natura estemporanea della condotta oppositiva svolta dall'imputato all'indirizzo dei pubblici ufficiali, non inquadrabile in un unico disegno criminoso rispetto a quella violenta esercitata nei confronti della parte offesa del delitto di lesioni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen., confermando le pene inflittegli distintamente in primo grado, atteso il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in addebito. Con un unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione di legge riguardo all'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto di condanna. La doglianza è manifestamente infondata, attesa la congrua argomentazione svolta dalla Corte di merito circa la natura estemporanea della condotta oppositiva svolta dall'imputato all'indirizzo dei pubblici ufficiali, non inquadrabile in un unico disegno criminoso rispetto a quella violenta esercitata nei confronti della parte offesa del delitto di lesioni.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano fedecommesso allegazioni contraddittorie di persecuzione false dichiarazioni senza giuramento fiduciario procedura di gratuito patrocinio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIDELIS MIRACLE nato il 24/02/1994 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; ..., ..., of

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fidelis Miracle ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., confermando le pene inflittegli distintamente in primo grado, atteso il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in addebito. Con un unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione di legge riguardo all'omessa applicazione dell'istituto della continuazione tra i reati oggetto di condanna. La doglianza è manifestamente infondata, attesa la congrua argomentazione svolta dalla Corte di merito circa la natura estemporanea della condotta oppositiva svolta dall'imputato all'indirizzo dei pubblici ufficiali, non inquadrabile in un unico disegno criminoso rispetto a quella violenta esercitata nei confronti della parte offesa del delitto di lesioni.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigli re estens