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Ordinanza — n. 3236/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3236/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO DAVIDE nato a CETRARO il 21/01/1982 avverso la sentenza del 11/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAj_dato avvi alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Paola, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Davide Pinto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.400,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Paola, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Davide Pinto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.400,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente testimonianza della vittima responsabilità per i danni ambientali gravi addebiti penali atti istruttori penali promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Paola, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Davide Pinto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO DAVIDE nato a CETRARO il 21/01/1982 avverso la sentenza del 11/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PAOLAj_dato avvi alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Paola, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di Davide Pinto ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 4.400,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante atto sottoscritto dal difensore, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La censura non rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier estensore Il Presidente Or na Petruzzellis DEPO