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Ordinanza — n. 3235/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKTAOUI NAJIB nato il 01/03/1982 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n Najib Laktaoui ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla circostanza di non essersi reso conto di essere inseguito da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in borghese. Il ricorso è inammissibile, poiché con esso il ricorrente non si pone altro obiettivo che quello di conseguire, indebitamente in sede di legittimità, un esito decisorio diverso da quello scaturito all'esito dei gradi di merito del giudizio.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 3235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla circostanza di non essersi reso conto di essere inseguito da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in borghese. Il ricorso è inammissibile, poiché con esso il ricorrente non si pone altro obiettivo che quello di conseguire, indebitamente in sede di legittimità, un esito decisorio diverso da quello scaturito all'esito dei gradi di merito del giudizio.

Parole chiave

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gravi addebiti penali risposta alla petizione allegazioni fattuali non credibili altri capi d'accusa inoltro di querela penale ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Najib Laktaoui ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKTAOUI NAJIB nato il 01/03/1982 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; n

MOTIVI DELLA DECISIONE

Najib Laktaoui ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in relazione alla circostanza di non essersi reso conto di essere inseguito da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in borghese. Il ricorso è inammissibile, poiché con esso il ricorrente non si pone altro obiettivo che quello di conseguire, indebitamente in sede di legittimità, un esito decisorio diverso da quello scaturito all'esito dei gradi di merito del giudizio.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere e ten