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Ordinanza — n. 3234/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate reasoning on recidivism and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Oliveri inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for offenses under Articles 99 and 385 of the Penal Code. Oliveri argued for the application of generic mitigating circumstances and questioned the relevance of recidivism, but the court found these objections unsupported by law. Consequently, the appeal was rejected as the first-instance judgment was based on sound reasoning and a proper examination of the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the first-instance judgment is supported by adequate reasoning regarding recidivism and the non-application of generic mitigating circumstances, as the court has properly examined the defense's submissions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism relevance generic mitigating circumstances adequate reasoning standard Corte di Cassazione rinuncia al dibattimento orale allegazioni fattuali non credibili audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI ANGELO nato a CATANIA il 24/04/1963 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Angelo Oliveri ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita rilevanza della recidiva e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, ma le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 2 motiv. sent.).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 nove bre 2021 Il consigliere e tensore Il Presidente Orl LI IN CANCELL.E!,