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Ordinanza — n. 3232/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUKI FATHI nato il 08/05/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Marzouki Fathi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto. Le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 1 motiv. sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto. Le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 1 motiv. sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope prova del timore di persecuzione pericolo di tortura guida in stato di inattitudine incapacità di discernimento minaccia non comprovata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUKI FATHI nato il 08/05/1975 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marzouki Fathi ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e sei mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio ricevuto. Le doglianze si rivelano inammissibili, afferendo al trattamento punitivo che risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e preceduto da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 1 motiv. sent.) Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presi