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Ordinanza — n. 3231/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPHEN MITCHELL nato il 10/05/1992 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 7' Stephen Mitchell ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 11.555,00 di multa. La ricorrente deduce l'assenza di responsabilità per carenza di dolo del reato; mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.); eccessività della pena Il ricorso è inammissibile perché con i primi due motivi investe direttamente il merito dell'accusa e la qualificazione del fatto (detenzione di gr. 123 di cocaina in ovuli termosaldati e previamente ingeriti) che correttamente i giudici di merito hanno inquadrato nel paradigma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; il terzo motivo è inammissibile, poiché si limita a contestare il potere - dovere del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza neppure addurre elementi di arbitrarietà nella commisurazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 11.555,00 di multa. La ricorrente deduce l'assenza di responsabilità per carenza di dolo del reato; mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.); eccessività della pena Il ricorso è inammissibile perché con i primi due motivi investe direttamente il merito dell'accusa e la qualificazione del fatto (detenzione di gr. 123 di cocaina in ovuli termosaldati e previamente ingeriti) che correttamente i giudici di merito hanno inquadrato nel paradigma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; il terzo motivo è inammissibile, poiché si limita a contestare il potere - dovere del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza neppure addurre elementi di arbitrarietà nella commisurazione della pena.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento difetto di motivazione testimonianza della vittima risposta alla petizione momento del reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPHEN MITCHELL nato il 10/05/1992 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 7'

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stephen Mitchell ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 11.555,00 di multa. La ricorrente deduce l'assenza di responsabilità per carenza di dolo del reato; mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.); eccessività della pena Il ricorso è inammissibile perché con i primi due motivi investe direttamente il merito dell'accusa e la qualificazione del fatto (detenzione di gr. 123 di cocaina in ovuli termosaldati e previamente ingeriti) che correttamente i giudici di merito hanno inquadrato nel paradigma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; il terzo motivo è inammissibile, poiché si limita a contestare il potere - dovere del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza neppure addurre elementi di arbitrarietà nella commisurazione della pena.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il cons