Italian criminal appeal dismissed for specific grounds as generic and repetitive of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Costa inadmissible due to specific grounds. Costa challenged a second-instance judgment confirming his conviction for offenses under the Penal Code and the Drug Trafficking Law, arguing for recognition of minor circumstances and general mitigating factors. The court rejected these claims because they were merely repetitive of arguments already considered and dismissed by the Court of Appeal, rendering the appeal specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are specific but merely repetitive of arguments already formulated and considered by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PIETRO nato a CATANIA il 26/02/1968 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pietro Costa ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.) e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi di censure attinente a profili già formulati dinanzi alla Corte di merito (motivi di ricorso sovrapponibili al secondo e al terzo motivo di appello), da questa debitamente considerati e in maniera argomentata disattesi (sulla genericità della doglianza per reiterazione v. ex pluribus Cass.
Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier iensore Il Presidente o , D E P C) S Anna Pet zzellis