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Sentenza — n. 3228/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Arezzo il 7 luglio 2016, ribadendo la condanna di Lieshi Eltjon in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen., previa la sola esclusione dell'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e con conferma della pena irrogata dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen., previa la sola esclusione dell'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e con conferma della pena irrogata dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità sanzioni penali riabilitazione misura disciplinare pena privativa della libertà riduzione della pena
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lleshi Eltjon, n. in Albania 23/01/1991 avverso la sentenza n. 454/21 della Corte di appello di Firenze del 01/02/2021 letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Arezzo il 7 luglio 2016, ribadendo la condanna di Lieshi Eltjon in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen., previa la sola esclusione dell'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen. e con conferma della pena irrogata dal primo giudice nella misura di un anno di reclusione.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato, che deduce violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena, nonostante l'intervenuta esclusione della citata aggravante

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione non può essere ritenuta manifestamente infondata e quindi inammissibile, posto che a favore della tesi prospettata dalla difesa del ricorrente della necessaria riduzione della pena complessivamente inflitta in dipendenza dell'intervenuta esclusione di una aggravante si è pronunciata più volte la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (per tutte sez. 6 n. 16239 del 27/02/2013, Turone, Rv. 256250, il giudice dell'impugnazione, qualora accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente irrogata), con la conseguenza che il mancato intervento sul trattamento sanzionatorio si configura come violazione del divieto di reformatio in peius della decisione su appello del solo imputato.

3. Tanto premesso, deve, però, prendersi atto della sopravvenuta estinzione dei reati, commessi il 2 ottobre 2013, il cui termine massimo di prescrizione è maturato in data 6 giugno 2021 (2 aprile 2021 + gg. 64 sospensione per pandemia Covid-19), evenienza comportante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. /vviu, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati v estinti per intervenuta prescrizione. Rom