Italian Criminal Court dismisses appeal for genericity regarding subjective element and exemption from liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hader Cancilla inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent and the rejection of an exemption under Article 131-bis of the Penal Code, arguing for a new evaluation of the crime's elements. The court rejected these claims as generic, noting that the lower courts had already thoroughly examined and dismissed these arguments while correctly establishing the existence of general intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d), 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats censure already duly examined and rejected by the court of first instance without providing new specific grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCILLA HADER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hader Cancilla ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 385 cod. pen., riducendo la pena inflittagli in primo grado alla misura di un anno di reclusione, atteso il proscioglimento da ulteriori reati concorrenti. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità (artt. 581 lett. d], 591 lett. c] cod. proc. pen.), perché riproduce censure debitamente vagliate e congruamente disattese dalla Corte di merito, che ha correttamente rilevato la sufficienza del dolo generico ai fini della commissione del reato e ha in maniera argomentata (pag. 6 motivazione) escluso la particolare tenuità del fatto.
Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere estensore Il Presiden